Spese straordinarie per i figli non concordate? Se vi sono valide ragioni, il coniuge può rifiutarsi di pagare

Spese straordinarie per i figli non concordate? Se vi sono valide ragioni, il coniuge può rifiutarsi di pagare
10 Marzo 2017: Spese straordinarie per i figli non concordate? Se vi sono valide ragioni, il coniuge può rifiutarsi di pagare 10 Marzo 2017

È ben noto che il coniuge affidatario della prole non è obbligato ad accordarsi preventivamente con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie quando queste riguardino decisioni di ‘maggior interesse’ per il minore.

È altrettanto noto che “sussiste in capo all’altro coniuge un obbligo di rimborso qualora quest’ultimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.

Tuttavia, per la Cassazione (Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 4753/2017), “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il Giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore, commisurando anche l’entità della spesa rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni economiche dei genitori, valutando così anche la ragionevolezza del dissenso”.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una moglie aveva azionato un procedimento monitorio per ottenere dal marito il rimborso del 70 per cento delle spese straordinarie, in particolare scolastiche e mediche, che aveva anticipato in favore della figlia.

Il marito aveva proposto opposizione, adducendo: il mancato preavviso ed accordo su dette spese, la mancanza di prova sulla loro natura nonché, relativamente a quelle mediche, “la possibilità per lo stesso, qualora fosse stato preventivamente avvisato, di beneficiare di una convenzione medica in suo favore”.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e tale decisione, impugnata dalla moglie, era stata confermata pure dalla Corte d’Appello.

La moglie ricorreva quindi per Cassazione lamentando che il Giudice di Primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescinidibile di concertazione e di condivisione delle spese straordinarie con l’altro coniuge, nonostante ciò non fosse previsto dall’ordinanza presidenziale del giudizio di separazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che “nella giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di  informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.

Tuttavia, per i Giudici di legittimità, “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

Questa verifica, nel caso in esame, era stata eseguita dal Giudice di merito, che aveva rilevato come il rifiuto del marito si fosse fondato su un valido motivo di dissenso: ossia sulla possibilità di evitare le spese straordinarie, giovandosi di una convenzione sanitaria correlata alla sua attività professionale.

Pertanto, nessun rimborso era dovuto alla moglie.

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